Art. 16.
(Citazione e costituzione delle parti).

      1. In materia di citazione e di costituzione delle parti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il processo sia introdotto con atto di citazione, senza indicazione dell'udienza, da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione, entro un termine perentorio;

 

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          b) prevedere che nell'atto di citazione l'attore fissi al convenuto un termine, disciplinato dalla legge solo nel minimo, entro il quale il convenuto può replicare con una comparsa di risposta da notificare o comunicare all'attore e all'eventuale terzo e da depositare in cancelleria con i documenti offerti in comunicazione;

          c) prevedere che, in caso di mancata costituzione in cancelleria dell'attore, il convenuto possa costituirsi chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione ovvero, in difetto, l'estinzione del processo con salvezza degli effetti sostanziali della domanda;

          d) prevedere la facoltà per l'attore costituito di replicare con atto notificato, o comunicato, al convenuto, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell'udienza;

          e) prevedere la facoltà per il convenuto, ove l'attore abbia optato per la replica, di replicare a sua volta, ovvero di comunicare che intende depositare istanza di fissazione dell'udienza;

          f) prevedere l'estensione della trattazione scritta tra le parti fin quando una di esse, in luogo di replicare, depositi e notifichi alle altre parti istanza di fissazione dell'udienza, entro un termine perentorio decorrente dall'ultima difesa effettuata. Disciplinare l'estinzione del giudizio in caso di mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza;

          g) prevedere le modalità di applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente capo, nonché di quelli di cui all'articolo 19, ai casi in cui la legge dispone l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso, anziché con atto di citazione, adeguando alla specificità dei singoli casi tali princìpi e criteri direttivi ed apportando loro le conseguenti limitazioni ed eccezioni. Riconsiderare i casi in cui è necessario od opportuno anteporre l'instaurazione del primo contatto in udienza tra le parti e il giudice rispetto al momento della definitiva fissazione dell'oggetto del giudizio, mantenendo

 

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o prevedendo per tali casi l'introduzione del giudizio ordinario di cognizione con ricorso e statuendo che in ogni altro caso essa avvenga con citazione ai sensi della lettera a). Disciplinare compiutamente le fasi introduttiva ed istruttoria nei casi in cui è prevista l'introduzione con ricorso del giudizio ordinario di cognizione.